Art. 1.

      1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 o 256 del codice di procedura penale. Il termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato se ritiene ancora attuali le condizioni che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del segreto di Stato.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.
      La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto e confermato ai sensi degli articoli 202 o 256 del codice di procedura penale».